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A proposito del superbonus del 110%, nel decreto Rilancio (Dl 34/2020), all’articolo 128, comma 10, si fa riferimento a interventi sulle singole unità abitative. Si può dedurre che, per esempio, la sostituzione di finestre, fatta contestualmente a interventi condominiali di efficientamento energetico e conformi al primo comma dello stesso articolo (cioè quelli che beneficiano della detrazione del 110%), possa dare diritto allo stesso beneficio se realizzata dal singolo condomino sulla singola unità (in concomitanza, appunto, con l’intervento maggiore)? 

A.V. - Milano

La risposta. La risposta è affermativa. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione potenziata al 110% spetta per i seguenti interventi:

– isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (in questo caso, la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa non superiore a 60mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento a condensazione o a pompa di calore (in queso caso, la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

– sugli edifici unifamiliari, solo se destinati ad “abitazione principale”, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30mila euro).

In presenza di uno di questi tre interventi, che sono appunto definiti “trainanti”, la detrazione del 110% o lo sconto in fattura, oppure – ancora – la cessione del credito d’imposta in sostituzione della detrazione, si applicano anche per gli ulteriori interventi di risparmio energetico: per esempio, l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (ex articoli 119 e 121 del Dl 34/2020).

fonte: il sole 24 ORE

Cresce l’attesa sulla sorte delle richieste, che dovevano essere esaminate, già a partire da oggi, dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La riunione è stata però sconvocata e posticipata a domani mattina alle 9.

Superbonus sulle unifamiliari, la normativa vigente

Al momento, per effetto del Decreto Aiuti, per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, è necessario provare che entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Nel computo possono essere compresi non solo i lavori agevolati con il Superbonus, ma anche i lavori agevolati con altre detrazioni o non agevolati.

Se non si riesce a completare il 30% dell’intervento entro il 30 settembre 2022, si possono detrarre al 110% solo le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (data di scadenza del Superbonus sulle unifamiliari), mentre per quelle successive si può ricorrere ad altri bonus edilizi.

Superbonus, chiesta proroga senza SAL

Due emendamenti quasi identici, presentati da Lega e Italia Viva, chiedono di prorogare il Superbonus sulle unifamiliari al 31 dicembre 2022 senza condizioni.

In altre parole, tutti potrebbero beneficiare della proroga, anche chi non riuscirà a completare il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre.

L’emendamento della Lega stima anche i costi della misura: 13,2 milioni di euro (di cui 1,6 milioni di euro per il 2023, 3,6 milioni di euro per il 2024, 3,4 milioni di euro per il 2025, 3,2 milioni di euro per il 2026 e 1,4 milioni di euro per il 2027) a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

fonte: edilportale.com

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